Quando un’Ordinanza viene emanata frettolosamente e in corso d’anno scolastico, rischia di generare confusione e gli effetti anziché positivi possono essere addirittura negativi [link]. Si tratta dell’O.M. 92 voluta dal ministro Fioroni e che ha come oggetto il recupero e il sostegno per gli studenti in difficoltà. Tale provvedimento è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale e da oggi le scuole italiane sano costrette a riscrivere il Piano dell’Offerta Formativa (Pof) il quale costituisce la “Carta di Identità” delle singole istituzioni scolastiche e su questo si basa la scelta da parte delle famiglie e dello studente di taluna o talaltra scuola.
Secondo la contestatissima Ordinanza – e come riporta il Sole 24 Ore – le attività di recupero si realizzeranno durante l’intero anno scolastico e le scuole avranno l’obbligo di attivare i corsi che i ragazzi sono tenuti a frequentare; a meno che le famiglie intendano non avvalersene, ricorrendo ad esempio a insegnanti privati, e – in questo caso – dovranno segnalarlo attraverso comunicazione scritta alla scuola. Sia che ci si avvalga dei corsi, oppure no, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal consiglio di classe che mantiene, comunque, la titolarità della valutazione. Al termine delle verifiche i genitori saranno subito informati sui risultati. Per chi opta per lo “studio individuale” è previsto uno “sportello” di consulenza, affidato a uno o più docenti.
Da subito gli istituti possono attivare interventi di sostegno. Al termine degli scrutini trimestrali, o quadrimestrali, per gli alunni che si ritroveranno con valutazione insufficiente potranno scattare i recuperi, in orario scolastico o aggiuntivo. Durante lo scrutinio finale di giugno, per gli studenti che non raggiungeranno la sufficienza in alcune materie, il consiglio di classe sospenderà il giudizio. Nello stesso tempo saranno attivati i corsi di recupero estivo. Infine, entro il 31 agosto o, in casi eccezionali, a settembre – prima del nuovo anno scolastico – gli studenti affronteranno la verifica finale. E la bocciatura potrebbe arrivare anche in presenza di una sola grave insufficienza in una materia. A valutare saranno gli stessi professori che a giugno avranno disposto lo slittamento della prova. Le nuove disposizioni valgono da quest’anno scolastico. Per i debiti contratti negli anni precedenti restano le vecchie norme.
Secondo i COBAS-Scuola tale Ordinanza è illegittima poiché è in palese contrasto con l’art.74, 2 comma del D. Lgs n.297/1994 (Testo Unico della scuola) [link], e dunque basterebbe un semplice ricorso da parte di un allievo respinto per invalidarne la stessa applicazione dell’O.M. 92.